La valutazione del dirigente scolastico

La gestione ed organizzazione della Pubblica amministrazione, ovvero storie di ordinaria disorganizzazione Il nostro farraginoso sistema di istruzione, lo sappiamo, non ha avuto, a partire dagli anni '80 (in cui furono abolite le qualifiche, anche perché diventate di routine e non di valutazione effettiva) alcuna forma di controllo. Le disastrose conseguenze sono nella precarietà del servizio pubblico e negli esiti dei nostri ragazzi; la riflessione che un numero (peraltro assai limitato rispetto alla platea complessiva) di giovani preparati e capaci, se non geniali, scelga di andare all'estero e lì venga valorizzato, conferma una triste realtà: il merito... è un'altra cosa e non fa parte della vita quotidiana del nostro Paese. Le norme e le esperienze precedenti Qualcuno ha avvertito la necessità di monitorare tutto il sistema ed ha intravisto la peculiarità e le responsabilità dei ruoli dirigenziali, ma di fronte alla massa che avanza (e che fa numero ovunque, anche e soprattutto in termini di tessere), si è preferita un'altra scelta: nessuna valutazione per la base (intendendo per base, nella scuola, docenti e personale ATA) ed un "andamento lento...", come nella canzone, per la valutazione dei DS, (che giustamente si ribellavano all'idea di essere gli unici a dover essere valutati nel mondo della scuola). Ma per quanto risultasse musicale e gradito "l'andamento lento", occorreva applicare il dettato normativo, che sin dal D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 (artt.21 e 25), prevedeva che «il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione [...] ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare […], l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, […]revocare […] ovvero recedere dal rapporto di lavoro []», il secondo, l'art. 25, al comma 1, che: «I dirigenti scolastici […] rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa». I primi tre tentativi, (esperiti all'inizio del secondo millennio, subito dopo il riconoscimento dell'autonomia delle scuole e dello status di Dirigente ai Presidi), di valutazione della classe dirigenziale (SIVADIS 1,2,3, rispettivamente nel 2000-01, nel 2003-04, nel 2005-06), furono segnati da una sostanziale renitenza della base, anche perché la documentazione richiesta era corposa e, senza ombra di dubbio, costituiva un aggravio notevole di lavoro per chi attraversava la fase di cambiamento, transitando dal ruolo di Preside a quello di Dirigente. Il malessere della categoria fu immediatamente cavalcato da chi, dichiaratamente, aveva osteggiato il ruolo dirigenziale per i Presidi, (era un modo per accattivarsi le simpatie di buona parte della categoria, ben felice di sottrarsi all'adempimento, e, nel contempo, mostrare all'Amministrazione, come, dopotutto, i Presidi non erano del tutto contenti di essere diventati Dirigenti e come fossero inadeguati rispetto al nuovo ruolo). Insomma, come nel vecchio detto, due piccioni con una fava, con buona pace di tutti. Nella terza edizione, quella del Sivadis 3, per addolcire le proteste che avevano accompagnato le precedenti, si decise di far le prove generali di un Team di valutatori in cui era presente anche un Dirigente Scolastico, (come previsto dal CCNL intervenuto nel frattempo), ma si lasciò ai singoli dirigenti la possibilità di proporsi o no volontariamente per essere valutati. (...) (...) (...) Entra in RAS e scarica l'estratto completo per continuare la lettura
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