Le Linee Guida ANAC n.4/2016

Le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria da parte degli istituti scolastici alla luce delle linee guida ANAC L'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici nell'aprile scorso ha rappresentato un momento di grande cambiamento nell'attività amministrativa e gestionale delle scuole e di tutti gli altri enti pubblici italiani. Come è noto, ciascun Istituto Scolastico, applicazione del principio di autonomia, è responsabile delle procedure per la scelta dei propri fornitori di beni e servizi e della stipula dei relativi contratti. L'avvento del nuovo codice, fondato su criteri di maggior semplicità, sicurezza e celerità delle procedure, così come indicato dalle direttive comunitarie e dalla legge di delega n. 11/2016, è stato salutato positivamente soprattutto da quelle istituzioni, come le scuole, che operano prevalentemente, se non esclusivamente, con contratti di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitarie, per i quali, il nuovo codice, all’articolo 36, prevede una disciplina molto snella e efficace. Le Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), elaborate in attuazione di quanto disposto dall'art. 36, comma 7, del nuovo Codice dei contratti pubblici, intendono fornire indicazioni, indicare le "migliori pratiche" e stabilire, dunque, modalità di dettaglio per supportare tutte le stazioni appaltanti – tra cui, quindi, anche le scuole - e migliorare la qualità delle procedure in un settore di mercato, come quello degli appalti pubblici sotto soglia, di assoluto rilievo - anche in termini percentuali - nel mondo produttivo nazionale. L'ANAC, con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" tenendo anche conto delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 1903 dell'11 settembre 2016. È opportuno subito precisare che le linee guida sono state predisposte dall’ANAC, così come disposto nel citato parere del Consiglio di Stato, possono essere annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto modo di precisare, sono anch'esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti che, però, pur potendosi discostare dalle stesse, devono farlo con una giustificazione espressa. Le Linee Guida n. 4/2016 sono suddivise nei seguenti paragrafi e sub-paragrafi: (...) Entra in RAS e scarica l'estratto completo per continuare la lettura
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